L’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente gestisce l’anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica di cui all’art. 251 del d.lgs. 152/06, come previsto anche dall’art. 77 bis c. 10ter del TULP (D.P.G.P. 26 gennaio 19887 n. 1-41/Leg). All’interno dell’anagrafe sono state inserite anche altre tipologie di siti di cui è bene tenere traccia ai fini pianificatori e di utilizzazione del territorio.
Per eventuali informazioni si prega di far riferimento a Agenzia Provinciale per la Protezione Ambiente – Settore tecnico per la tutela dell’ambiente U.O. Aria, agenti fisici e bonifiche. Per eventuali informazioni si prega di far riferimento a Agenzia Provinciale per la Protezione Ambiente – Settore tecnico per la tutela dell’ambiente U.O. Aria, agenti fisici e bonifiche.
I “SITI OGGETTO DI PROCEDIMENTO DI BONIFICA” sono suddivisi, in base alla normativa vigente, nelle seguenti classi:
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Siti potenzialmente contaminati: comprendono tutte le situazioni di potenziale contaminazione notificate (ai sensi degli artt. 242, 245 o 244 del d.lgs. 152/06). La classificazione di sito potenzialmente contaminato rimane fino a quando non viene approvata un’analisi di rischio che ne determina la classificazione come “sito contaminato” o “sito non contaminato”, oppure fino al completamento degli interventi di bonifica qualora il sito sia gestito in procedura semplificata (ai sensi dell’art. 242bis o 249 del d.lgs. 152/06).
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Siti contaminati: rappresentano i siti che sono risultati contaminati a valle di un’analisi di rischio sito specifica (contaminazione con concentrazioni superiori alle concentrazioni soglia di rischio) o che risultano inquinati ai sensi del DM 471/99 (iscritti in anagrafe anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. 152/06).
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Siti bonificati: rappresentano i siti bonificati (in procedura ordinaria o semplificata) ed i siti con messa in sicurezza permanente e procedimento concluso.
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Siti non contaminati: siti con superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC di cui all’allegato 5 alla parte IV del d.lgs. 152/06) ma non superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) calcolate con analisi di rischio sito specifica. In quest’ultimo caso possono essere previsti eventuali vincoli di utilizzo dell’area.
IMPORTANTE: per avere conferma dell’esatta estensione dei siti oggetto di procedimento di bonifica e del relativo stato del procedimento di bonifica si deve fare riferimento al comune territorialmente competente o al Settore tecnico per le tutela dell’ambiente dell’APPA.